I prefetti di Belluno e Pordenone con propri decreti, sentite le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, dovranno stabilire, a pena di decadenza dai benefici concessi ai sensi delle citate leggi al titolo "Aziende industriali, commerciali ed artigiane", il termine di inizio e di ultimazione dei lavori per le aziende dei settori anzidetti che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora intrapreso o completato la ricostruzione e l'ampliamento degli impianti o attrezzature. I decreti prefettizi ancora da emettere per la concessione dei benefici di cui al titolo anzidetto dovranno contenere la indicazione di entrambi i termini previsti al comma precedente.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-19;837~art14 · fonte su Normattiva