Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le regioni Umbria, Marche e Lazio e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
Testo vigente dal 5 aprile 1980
