Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la regione Campania e le amministrazioni statali sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dai precedenti articoli 1, 4 e 5, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
Testo vigente dal 5 aprile 1980
