Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedera', ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche delle regioni Umbria, Marche e Lazio.
Testo vigente dal 5 aprile 1980
