Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni, a favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificato dall'articolo 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e' ulteriormente aumentato di lire 9.000 milioni. L'importo di cui al primo comma e' iscritto nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

Testo vigente dal 18 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;190~art3 · fonte su Normattiva