In aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, successivamente integrato con la legge 19 dicembre 1973, n. 837, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, in favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificato dalla legge 19 dicembre 1973, n. 837, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

Testo vigente dal 18 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;190~art4 · fonte su Normattiva