Per provvedere alle necessita' di ripristino delle opere di edilizia demaniale e di culto dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 1962; e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2 miliardi per ogni anno finanziario dal 1981 al 1983. I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici. Resta ferma la necessita' del nulla osta della sovrintendenza competente sui singoli progetti di intervento, concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Testo vigente dal 5 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-03;116~art4 · fonte su Normattiva