La lettera c) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituita dalla seguente: "c) corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle lettere a) e b) da parte degli istituti previdenziali di una indennita' pari all'indennita' di anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni". La modifica di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416. La spesa relativa fa carico ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, avente la qualificazione di spesa obbligatoria. All'onere, valutato in lire 13 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi relativi all'anno 1984, l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vicepretore onorario" e, quanto a lire 3 miliardi, relativi a ciascuno degli anni 1985 e 1986, la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore".

Testo vigente dal 12 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-01-10;1~art11 · fonte su Normattiva