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Il beneficio della retrodatazione della nomina in ruolo, riconosciuto con la legge 13 marzo 1958, n. 165, e con la successiva 16 luglio 1960, n. 727, a favore dei combattenti, reduci e categorie assimilate, vincitori dei concorsi riservati e generali indetti ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 e successive modificazioni, e' esteso anche agli insegnanti profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana, vincitori dei concorsi stessi, gia' equiparati ai reduci con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e con decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1074~artunico · fonte del testo