Art. 3 — Accredito dell'anticipazione
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Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'articolo 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, e' accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta. Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che l'anticipazione sia stata accreditata, e' in facolta' dell'impresa di rinunciarvi. L'importo per il quale, ai fini dell'articolo 14, primo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la revisione dei prezzi non e' accordata, e' costituito da quello contabilizzato a partire dall'inizio dei lavori fino al raggiungimento di un ammontare pari a quello anticipato o da anticipare e comunque non superiore al venti per cento dell'importo totale dei lavori.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 28 febbraio 1986
