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Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, gia' modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, e' sostituito dal seguente: "Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, ai coltivatori diretti, agli artigiani nonche' ai pensionati delle predette categorie e ai pensionati di guerra, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a) sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961 i redditi diversi da quelli delle categorie C/1 e C/ 2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300 mila".
Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008
