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Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, e' concesso ai proprietari di unita' immobiliari emigrati all'estero per motivi di lavoro anche successivamente alla data del terremoto, purche' conservino la cittadinanza italiana, secondo le norme stabilite per i prestatori di lavoro subordinato, pubblico e privato, di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;183~art2 · fonte su Normattiva