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Il primo comma dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento del finanziamento della perizia ancorche' la ricostruzione avvenga su area diversa".

Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;183~art3 · fonte su Normattiva