Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

All'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e' aggiunto il seguente comma: "Gli impegni di spesa relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, possono essere assunti in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi purche' i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti".

Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-26;183~art4 · fonte su Normattiva