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L'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e' sostituito dal seguente: "L'importo del contributo concesso per la ricostruzione o riparazione e' erogato nel modo seguente: 30 per cento a titolo di anticipazione; 30 per cento dopo il completamento del rustico, a seguito della dichiarazione del direttore dei lavori approvata dall'ufficio del genio civile; 30 per cento dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori, approvata dall'ufficio del genio civile; 10 per cento dopo il collaudo da effettuarsi entro un anno dalla ultimazione dei lavori".
Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008
