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Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i proprietari di immobili per un massimo di tre unita' immobiliari indipendentemente dal danno subito. La domanda per ottenere le provvidenze di cui al precedente comma deve essere prodotta entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano, o, qualora il piano sia gia' stato approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;183~art7 · fonte su Normattiva