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L'ufficio competente provvede all'aggiornamento degli importi ammessi a contributo, in base a perizie gia approvate, purche' i lavori non siano stati iniziati alla data del 1 gennaio 1973, con l'applicazione della percentuale di incremento dei prezzi. Il coefficiente di rivalutazione e' stabilito annualmente con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica. La norma di cui al precedente comma si applica anche relativamente ai decreti gia' emessi di concessione del contributo, quando i lavori non siano stati iniziati alla data del 1 gennaio 1973.
Testo in vigore dal 12 giugno 1975 al 22 dicembre 2008
