Art. unico
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Il consiglio di amministrazione del personale operaio della Difesa, di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 1973, n. 313, e' soppresso con effetto dalla data in cui saranno nominati i rappresentanti del personale eletti in base al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni. Le attribuzioni esercitate da detto consiglio sono trasferite al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, all'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale assume la denominazione di consiglio di amministrazione del Ministero della difesa. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione del Ministero della difesa sono quelle previste per i due consigli di amministrazione dalle norme vigenti.
Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 9 ottobre 2010
