Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che sostituisce, riunendoli, il ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle predette armi di cui al quadro I della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e i ruoli normali delle stesse armi, di cui ai quadri III, IV, V e VI della predetta tabella. I quadri I, III, IV, V e VI della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono sostituiti dal quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della presente legge. Detto quadro mantiene validita' sino al 31 dicembre 1985. 3 I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, assumono la numerazione conseguente alla nuova formulazione assunta dall'articolo 6 della predetta legge per effetto di quanto indicato nel successivo articolo 2. Gli ufficiali di grado inferiore a generale iscritti nel ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono ripartiti, ai fini dell'impiego, per armi. L'assegnazione all'arma e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica che conferisce la nomina ad ufficiale. Gli ufficiali gia' iscritti nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, all'atto del transito nel ruolo normale unico, conservano l'arma del ruolo di provenienza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1986, n. 244

3

La L. 19 maggio 1986, n. 244 ha disposto (con l'art. 37) che "il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' prorogato fino al 31 dicembre 1988".

Testo in vigore dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art1 · fonte su Normattiva