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Gli ufficiali di cui al primo comma del precedente articolo 9 possono altresi' partecipare, a domanda, ad appositi concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore previsti dalla legge 28 aprile 1976, n. 192. I suddetti concorsi:

  • a)sono banditi, in due anni successivi, per un numero di posti non superiore a 50 unita' ciascuno;
  • b)si svolgono secondo le modalita' indicate nell'articolo 4 della legge 28 aprile 1976, n. 192, a prescindere dal limite massimo di eta' e dal grado rivestito. Ai fini dell'applicazione del presente comma i titoli relativi alla formazione personale e' professionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, sono integrati con i seguenti corsi: accademia militare, scuola di applicazione d'arma, corso di aggiornamento professionale presso le scuole di applicazione d'arma. Per lo svolgimento del corso di stato maggiore e per l'attribuzione dei vantaggi di carriera, si applicano integralmente le norme riportate nella legge citata al precedente comma; i suddetti vantaggi di carriera non sono cumulabili con quelli previsti nell'articolo 9 della presente legge. Gli ufficiali che superano il corso di stato maggiore possono essere ammessi con le stesse modalita' previste nella suddetta legge 28 aprile 1976, n. 192, alla frequenza di un corso superiore di stato maggiore.

Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art11 · fonte su Normattiva