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In deroga a quanto stabilito al quinto comma dell'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da ammettere ai corsi superiori di stato maggiore, corrispondenti ai due corsi di stato maggiore a cui sono ammessi gli ufficiali indicati nel precedente articolo 11, e' aumentato di 19 unita'. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1976, n. 192, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di cui al precedente articolo giudicati idonei al termine del corso devono effettuare un esperimento pratico della durata di un anno presso un comando di grande unita' della propria Arma, se appartenenti all'Arma dei carabinieri; presso gli organi centrali o presso un comando di grande unita' o presso un comando militare territoriale, se appartenenti alle altre armi. L'esperimento puo' essere svolto prima o dopo l'espletamento del periodo di comando inerente al grado rivestito, a seconda delle esigenze di impiego
Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010
