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Nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente del Corpo tecnico, istituito dal precedente articolo 13, sono trasferiti: gli ufficiali in servizio permanente iscritti nei ruoli dei sei servizi tecnici; gli ufficiali in servizio permanente che supereranno i corsi superiori tecnici, previsti per l'immissione nei suddetti ruoli dall'articolo 17 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, in svolgimento o gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge; i sottotenenti e i tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio reclutati ai sensi dei numeri 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, che, avendo gia' superato i corsi presso la scuola di applicazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, stiano frequentando i corsi universitari per il conseguimento di una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici. Sono, inoltre, trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico, a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che, reclutati ai sensi dei numeri 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentano i corsi della scuola di applicazione.
Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010
