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Il trasferimento degli ufficiali di cui al precedente articolo 15 nel ruolo del Corpo tecnico ha luogo: per i generali, colonnelli, tenenti e sottotenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge; per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani, alla data del 31 dicembre 1984, nei modi indicati nel successivo articolo 17. Gli ufficiali - che superino i corsi superiori tecnici in svolgimento o gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, al termine degli stessi sono iscritti: nel ruolo del Corpo tecnico, se dei gradi subalterni; nei ruoli dei Servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico, se trattasi di capitani o maggiori. Questi ufficiali sono successivamente trasferiti nel ruolo del Corpo tecnico come stabilito dal citato articolo 17. Per l'immissione nei ruoli dei Servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. Nel trasferimento nel ruolo del Corpo tecnico ogni ufficiale mantiene grado ed anzianita' posseduti, o acquisiti in applicazione delle norme contenute nel successivo articolo 17. A parita' di grado e di anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza nell'iscrizione in ruolo viene determinato secondo le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni. A partire dal 31 ottobre 1980 nelle aliquote di valutazione dei generali e dei colonnelli vengono, comunque, compresi gli ufficiali gia' valutati per l'avanzamento nel ruolo del Servizio tecnico di provenienza, a prescindere dall'anzianita' acquisita nel ruolo del Corpo tecnico. ((I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di eta' senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di eta')).

Testo in vigore dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art16 · fonte su Normattiva