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L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e cosi' modificato:

  • a)primo comma: "I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, sono:
  • 1)ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
  • 2)ruolo dell'Arma dei carabinieri;
  • 3)ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
  • 4)ruolo del Corpo tecnico;". I ruoli dal numero 13) al numero 19) assumono la progressione numerica da 5) a 11);
  • b)secondo comma: soppresso. Ciascun servizio dell'Esercito assume la denominazione di Corpo. Il terzo comma dell'articolo 60 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' abrogato a partire dal 1 gennaio 1981.

Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art2 · fonte su Normattiva