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L'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'. I maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per, essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado".

Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art27 · fonte su Normattiva