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Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 38 sono valide, in quanto applicabili, anche per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica vincolati, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, alle ferme volontarie previste dalle vigenti disposizioni.
Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010
