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((Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente articolo 37, puo' essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo)). Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'articolo 37 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo. Per la partecipazione ai pubblici concorsi degli ufficiali indicati nell'articolo 35 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'esenzione dai limiti di eta'.
Testo in vigore dal 15 giugno 1986 al 9 ottobre 2010
