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Per gli ufficiali di cui al presente titolo IV che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianita' di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art41 · fonte su Normattiva