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I ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge sono i seguenti:
- a)per l'Esercito:
- 1)ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- 2)ruolo ad esaurimento degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
- 3)ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei corpi sanitario (ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari), veterinario e tecnico;
- 4)ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei corpi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione;
- b)per la Marina:
- 1)ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore;
- 2)ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo del genio navale;
- 3)ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle armi navali;
- 4)ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo medici);
- 5)ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo farmacisti);
- 6)ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di commissariato;
- 7)ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;
- c)per l'Aeronautica:
- 1)ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti;
- 2)ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo servizi;
- 3)ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei Corpi: del genio aeronautico - ruoli ingegneri, chimici, fisici; di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, sanitario aeronautico;
- 4)ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;
- 5)ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.
Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010
