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Gli ufficiali inferiori di ruoli ad esaurimento, per essere valutati ai fini dello avanzamento, debbono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento, nelle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. I periodi di comando di cui al precedente comma sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto: per gli ufficiali dell'Arma del genio, presso le direzioni lavori; per gli ufficiali in possesso di brevetto militare di pilota di aereo o di elicottero, presso reparti o scuole di volo.

Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art44 · fonte su Normattiva