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Ferme restando le condizioni piu' favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti, per gli anni 1981, 1982 e 1983 sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, che maturino entro il 31 dicembre di ciascuno dei detti anni:
- a)se maggiori, cinque anni di anzianita' nel grado;
- b)se capitani, venti anni di servizio da ufficiale. Tale periodo e' ridotto a: sedici anni, per i capitani del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica; diciotto anni, per i capitani dei ruoli delle tre forze armate, nei quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea;
- c)se tenenti, otto anni di anzianita' nel grado. Tale periodo e' ridotto a: cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica; sei anni, per i tenenti dei ruoli delle tre forze armate nei quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea. I piu' ridotti periodi di anzianita' previsti per gli ufficiali appartenenti a ruoli per l'immissione nei quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea si applicano agli ufficiali della Marina militare provenienti esclusivamente dai corsi allievi ufficiali di complemento per laureati. Per gli anni 1981, 1982 e 1983, la valutazione per la promozione a maggiore puo' essere effettuata, se piu' favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, alla data del 31 dicembre di ciascuno dei detti anni.
Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010
