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Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idonei, sono promossi con anzianita' di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati promossi nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, i predetti ufficiali cessano dal servizio a decorrere dal V gennaio del terzo anno successivo a quello di determinazione dell'ultima aliquota di valutazione nella quale erano compresi.
Testo in vigore dal 24 settembre 1980 al 15 giugno 1986
