Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle universita' e degli istituti superiori non statali e' autorizzata la spesa di lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Alla libera Universita' degli studi di Urbino e' inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia. Dall'anno finanziario 1994, la spesa di cui al comma 1 e' determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

  • a)quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Universita' non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Universita' degli studi di Urbino)";
  • b)quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle universita' non statali prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per le opere di edilizia a favore dell'Universita' degli studi di Urbino". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni, e' abrogato.

Testo vigente dal 6 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-29;243~art5 · fonte su Normattiva