Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad utilizzare entro l'esercizio 1954-55 le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all'art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576, per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.
Testo vigente dal 14 dicembre 1953
