Il quarto comma dell'art. 3 delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, ed 8 febbraio 1958, n. 102, e' sostituito dal seguente: "Per tutte le operazioni effettuate ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. Gli Istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie. La presente disposizione e' applicabile a tutte le operazioni effettuate ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 38".

Testo vigente dal 15 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-29;657~art4 · fonte su Normattiva