Qualora l'ammontare delle somme restituite dagli Enti ed Istituti, che hanno ricevuto assegnazioni od anticipazioni da destinare a finanziamenti a valere sui prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi degli Accordi stipulati in data 23 maggio 1955, 30 ottobre 1956 e successive integrazioni, e dell'Accordo 7 marzo 1958, non fosse sufficiente ad assicurare la copertura integrale dell'ammortamento dei prestiti medesimi alle scadenze prescritte, la relativa integrazione della spesa sara' sostenuta dal bilancio statale, salvo eventuale rivalsa. Le differenze in piu' o in meno, che dovessero eventualmente risultare in dipendenza di oscillazioni nel corso del cambio con il dollaro, fra le somme restituite per l'ammortamento dei prestiti dagli Enti ed Istituti di cui al precedente comma e quelle dovute al Governo degli Stati Uniti d'America, rispettivamente riaffluiranno al bilancio dell'entrata o verranno coperte a carico del bilancio della spesa.

Testo vigente dal 15 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-29;657~art5 · fonte su Normattiva