Il Ministro per il tesoro e gli Enti ed Istituti di cui ai precedenti articoli potranno regolare con apposite convenzioni i rapporti nascenti dalla applicazione della presente legge. Le convenzioni predette sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Testo vigente dal 15 luglio 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-06-29;657~art6 · fonte su Normattiva