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Il sesto comma dell'articolo 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' cosi' sostituito: "Il tasso delle emissioni obbligazionarie e' uguale al tasso effettivo massimo che di volta in volta viene determinato dalla Banca d'Italia".
Testo in vigore dal 4 aprile 1985 al 22 dicembre 2008
