Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1985 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il sesto comma dell'articolo 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' cosi' sostituito: "Il tasso delle emissioni obbligazionarie e' uguale al tasso effettivo massimo che di volta in volta viene determinato dalla Banca d'Italia".

Testo in vigore dal 4 aprile 1985 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-03-09;110~art5 · fonte su Normattiva