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E' autorizzata la concessione di anticipazioni entro il limite di lire tre miliardi alla, Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro. Tale somma verra' utilizzata dalla predetta Sezione, per le operazioni di mutuo consentite dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, modificato dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453, nonche' per lo sconto dei contributi diretti rateali, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 1948, il. 399. I mutui di cui al precedente comma non potranno superare, nel rispettivo loro ammontare, la somma ammessa a fruire del contributo rateale dello Stato e saranno destinati per gli scopi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452. L'eventuale disponibilita' residua) dell'anzidetta somma di lire tre miliardi sara' destinata per gli scopi indicati nel successivo art. 4.

Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;481~art1 · fonte del testo