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A garanzia delle eventuali perdite sui mutui di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge e' costituito un particolare fondo da formarsi, fino alla concorrenza di lire un miliardo, con prelievi annui effettuati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul provento della imposta di soggiorno in base alle aliquote stabilite dal regio decreto-legge 24 novembre 1935, numero 1926, ed eventuali successive modificazioni. Il detto fondo, da costituirsi presso la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, garantisce le operazioni effettuate da quest'ultima e dagli altri istituti di credito di cui all'art. 4 della presente legge, in proporzione al rispettivo ammontare delle operazioni da ciascun istituto accordate; dovra' essere dalla Sezione impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in proprie obbligazioni od in obbligazioni emesse da Istituti di credito fondiario in esercizio. Gli interessi dei titoli e delle obbligazioni nei quali il fondo e' investito andranno in aumento del fondo stesso il quale, nella consistenza che risultera' a chiusura delle operazioni effettuate in base alla presente legge, sara' devoluto al Tesoro dello Stato.
Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010
