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E' autorizzata la concessione:

  • a)di fondi integrativi, entro il limite di lire un miliardo in aumento agli stanziamenti stabiliti con l'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e devoluti successivamente, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 1945, n. 399, per i soli contributi una volta tanto, previsti dall'art. 1, n. 1, del suaccennato regio decreto legislativo n. 452. Gli stanziamenti di cui nello stesso regio decreto legislativo n. 452, a decorrere dall'esercizio 1957-58, saranno ridotti alla somma, di lire 2.500.000, per provvedere ai pagamenti di cui all'art. 3, n. 1, e all'art. 19 del surrichiamato decreto legislativo;
  • b)di nuovi fondi, entro il limite di lire un miliardo, per contributi straordinari a favore di coloro che, entro il 10 giugno 1951, eseguano opere di interesse turistico, ivi compresi arredamenti, senza beneficiare delle provvidenze previste dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, le cui norme e modalita', per quanto non disposto con la presente legge, vengono osservate per la concessione di detti contributi. Per l'utilizzazione delle somme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, si osserva la norma contenuta nell'art. 18 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;481~art2 · fonte del testo