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Coloro che intendano chiedere i contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo, devono far pervenire direttamente al Commissariato per il turismo, prima dell'inizio delle opere, regolare domanda, corredata del progetto di massima delle opere stesse e del preventivo di spesa, vistato dal competente Ufficio del genio civile. Per le opere in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della presente legge, salva l'eccezione di cui al seguente comma, la spesa ammissibile a contributo, che deve risultare dal preventivo, e limitata a quella necessaria per il completamento delle anzidette opere. In tal caso, la domanda deve pervenire al Commissariato per il turismo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Per coloro ai quali non siano stati assegnati dall'apposito Comitato i contributi una volta tanto o rateali stabiliti dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, integrato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, e chiedano di rinunciare alle provvidenze anzidette, i contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 2, possono essere concessi anche per le opere che siano state iniziate prima della presentazione di apposita domanda, alla quale puo' essere allegato il solo preventivo di spesa, vistato dal competente Ufficio del genio civile. L'ammontare complessivo dei contributi che possono essere concessi a norma del presente comma, non puo' comunque eccedere la somma di lire trecento milioni. Coloro che ottengano i mutui previsti dall'articolo seguente possono chiedere i contributi di cui alla stessa lettera b) del precedente articolo, per la sola parte di spesa eccedente la somma mutuabile e non oltre l'ammontare di quella ammissibile a contributo. Ove il mutuo non venga concesso, ii contributo e' commisurato all'intera spesa, osservati, nei singoli casi, i limiti stabiliti nel presente articolo. Il Commissariato per il turismo, sentita una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio su proposta del Commissario per il turismo, decide circa l'accoglimento delle domande fissando la misura dei contributi che vengono liquidati in unica soluzione ad opere ultimate. La suddetta Commissione e' cosi' composta:
- 1)un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 2)un rappresentante del Ministero del tesoro
- 3)un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- 4)un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- 5)un rappresentante del Commissariato per il turismo;
- 6)un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;
- 7)un rappresentante degli albergatori, designato a norma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministero dell'industria e commercio. Il presidente del Comitato e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al di fuori dei membri del Comitato stesso. Espletera' le funzioni di segretario del Comitato un funzionario del Commissariato per il turismo, di grado non inferiore al 9° di gruppo A.
Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010
