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E' autorizzata, altresi', la concessione di anticipazioni entro il limite di lire tre miliardi per mutui occorrenti per la costruzione e arredamento di nuovi alberghi e di pensioni a tipo alberghiero ed il miglioramento, ampliamento, arredamento o riattazione di quelli esistenti, nonche' per la realizzazione in genere di iniziative di interesse turistico, per cui non spettino o non vengano concessi i contributi una volta tanto o rateali gia' stabiliti dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, purche' ne sia effettuata richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ad uno degli Istituti indicati nell'ultimo comma del presente articolo. Copia dell'anzidetta istanza, corredata della relazione tecnica e del piano economico-finanziario, deve essere presentata al Commissariato per il turismo. Le opere per le quali vengono concessi i mutui suddetti, devono essere ultimate nei termini stabiliti dall'art. 6 della presente legge. La concessione dei mutui puo' essere effettuata, da Istituti o Sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli del Credito fondiario, designati dal Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo.
Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010
