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Le opere alberghiere per cui vengono concessi i contributi od i mutui di cui alle norme della presente legge, sono soggette al vincolo della) destinazione venticinquennale stabilito dall'art. 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e fruiscono, insieme alle altre opere di interesse turistico indicate nell'art. 12 dello stesso decreto legislativo, delle agevolazioni fiscali ivi previste, subordinatamente alla loro ultimazione entro il 10 giugno 1951, a meno che non trattisi di opere di particolare importanza che richiedano un piu' lungo periodo di tempo per la loro esecuzione, nel qual caso detto termine puo' essere prorogato per non oltre una biennio.
Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010
