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Il Commissariato per il turismo e gli Istituti finanziatori hanno la facolta' di esercitare gli opportuni controlli ed accertamenti sulle possibilita' economiche e finanziarie dei beneficiari delle provvidenze della presente legge sulla utilita' od importanza turistica delle opere, nonche' sulla regolare esecuzione delle stesse e sulla loro corrispondenza col progetto approvato. Analoghe funzioni di vigilanza, e controllo esercita il Ministero del tesoro per quanto concerne le possibilita' economico-finanziarie dei mutuatari e le gestioni speciali degli Istituti finanziatori, con particolare riguardo alla sussistenza delle prescritte garanzie, nonche' al regolare recupero delle somme anticipate.
Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010
