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Il fondo speciale di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, resta consolidato nell'importo stabilito in detto articolo, aumentato dell'importo delle aliquote dell'imposta di soggiorno - stabilite per la costituzione del fondo stesso, giusta l'art. 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926 maturate alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010
