Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonche' ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 8 marzo 1958
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonche' ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 8 marzo 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-02-08;102~art4 · fonte del testo