Il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto, con la Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e con gli istituti di credito agrario interessati, le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Testo vigente dal 26 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;189~art4 · fonte del testo