Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.

Testo vigente dal 8 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-01;36~art2 · fonte su Normattiva