Il pilotaggio degli aerei imbarcati e' affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, sia in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti. Con determinazione del capo di stato maggiore della Difesa, sentiti i capi di stato maggiore dell'Aeronautica e della Marina, al pilotaggio degli aerei imbarcati puo' essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 8 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-01;36~art3 · fonte su Normattiva